Decreto “Cura Italia”

Con colpevole ritardo rispetto alla conferenza stampa svoltasi lunedì 16 marzo che ne ha anticipato i contenuti, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo il testo del maxi decreto contenente le misure a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e famiglie per fronteggiare e contrastare gli effetti economico-finanziari della diffusione del COVID-19 nel nostro Paese. Tralasciando critiche e osservazioni sui vari aspetti critici del provvedimento, sui suoi contenuti e sulle procedure delineate, mi limito a riportare di seguito un breve estratto degli articoli contenenti le più significative disposizioni in materia di lavoro, in favore di imprese, professionisti e lavoratori, autonomi e dipendenti.

Art. 19 – Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) o assegno ordinario

Possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) o di accesso all’assegno ordinario con causale “EMERGENZA COVID-19” tutti i datori di lavoro con più di 6 dipendenti (in forza alla data del 23 febbraio 2020) che nell’anno 2020 riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, fermo restando l’informazione sindacale, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della consultazione preventiva. La domanda deve comunque essere trasmessa all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa.

N.B. L’indennità per il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere anticipata dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con conseguente recupero a conguaglio delle somme liquidate previa autorizzazione da parte dell’INPS oppure liquidata direttamente dall’ente previdenziale, in caso di gravi difficoltà finanziarie dell’azienda.

Art. 22 – Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga a tutti i datori di lavoro del settore privato con meno di 6 dipendenti, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore (ad esclusione di quelli domestici), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Le domande devono essere trasmesse alle Regioni e Province Autonome che provvederanno poi a comunicare all’INPS l’elenco dei beneficiari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

N.B. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS e solo dopo che l’impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue.

Art. 23 – Congedi speciali ai genitori lavoratori dipendenti

È riconosciuto a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza con la sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, un congedo speciale a tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 12 anni, di 15 giorni, da utilizzare in modo continuativo o frazionato con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione. I congedi parentali attualmente fruiti dai genitori lavoratori durante il periodo di sospensione sono trasformati in congedo speciale.

La fruizione del congedo speciale è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori, sempre nel termine massimo dei 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, ASSEGNO ORDINARIO, NASPI, RDC, DIS-COLL) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nessun limite di età previsto in caso di figli con grave disabilità accertata ai sensi di legge.

Ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è riconosciuto un periodo di astensione dal lavoro, non retribuito e non coperto da contribuzione figurativa, per tutta la durata della sospensione dei servizi per l’infanzia dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, ASSEGNO ORDINARIO, NASPI, RDC, DIS-COLL) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con la tutela del divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo speciale, ai genitori lavoratori è riconosciuto un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo in poi, erogato mediante il libretto famiglia. Lo stesso bonus è riconosciuto anche ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata o autonomi non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

N.B. Le modalità per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS mediante circolare di prossima emanazione.

Art. 24 – Estensione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104 del 1992

Sono estesi da 3 a 12 i giorni di permessi retribuiti per i mesi di marzo e aprile 2020 riconosciuti ai sensi della Legge n. 104 del 1992 ai lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili.

Art. 26 – Tutela dei periodi di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

I periodi di quarantena con sorveglianza attiva e di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato sono equiparati a periodi di malattia, certificati dai medici curanti e non computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori affetti da disabilità grave o in possesso di certificazione medica attestante condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o patologie oncologiche o che necessitano di terapie salvavita, i periodi di assenza dal lavoro saranno equiparati al ricovero ospedaliero.

Art. 27 – Indennità per professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

È riconosciuta un’indennità di 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a tutti i liberi professionisti titolari d di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e a tutti i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di contribuzione obbligatoria.

L’indennità sarà erogata, previa domanda, direttamente dall’INPS, secondo le modalità che saranno rese note con circolare di prossima emanazione.

Art. 28 – Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’A.G.O.

È riconosciuta un’indennità di 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’A.G.O. (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di contribuzione obbligatoria.

L’indennità sarà erogata, previa domanda, direttamente dall’INPS, secondo le modalità che saranno rese note con circolare di prossima emanazione.

Art. 29 – Indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

È riconosciuta un’indennità di 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a tutti i lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.

L’indennità sarà erogata, previa domanda, direttamente dall’INPS, secondo le modalità che saranno rese note con circolare di prossima emanazione.

Art. 30 – Indennità per lavoratori del settore agricolo

È riconosciuta un’indennità di 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a tutti i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

L’indennità sarà erogata, previa domanda, direttamente dall’INPS, secondo le modalità che saranno rese note con circolare di prossima emanazione.

Art. 31 – Incumulabilità delle indennità

Le indennità previste per professionisti, collaboratori, autonomi, lavoratori stagionale, agricoli e dello spettacolo non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 32 – Proroga del termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in favore degli operai a tempo determinato e indeterminato è prorogato, per le sole domande non ancora presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 33 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande NASPI e DIS-COLL

Per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle domande per accedere ai benefici della NASPI e della DIS-COLL sono estesi da 68 a 128 giorni.

Per la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità, il termine è ampliato di 60 giorni.

Art. 34 – Proroga termini di decadenza e di prescrizione in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL. Parimenti, sono sospesi i termini di prescrizione per le medesime prestazioni.

Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione dei lavoratori domestici

Sono sospesi tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 maggio 2020, da recuperare entro il 10 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni né interessi.

Art. 38 – Indennità per i lavoratori dello spettacolo

È riconosciuta un’indennità di 600 euro, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che nel 2019 abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri al medesimo Fondo. Non hanno diritto ad alcuna indennità i lavoratori che sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.

L’indennità sarà erogata, previa domanda, direttamente dall’INPS, secondo le modalità che saranno rese note con circolare di prossima emanazione.

Art. 44 – Istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza

È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza in favore di lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti ad altre forme contributive obbligatorie, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, con il riconoscimento di un’indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ulteriori decreti per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione delle indennità.

Art. 46 – Divieto di licenziamento

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, per 60 giorni è precluso l’avvio di procedure di impugnazione dei licenziamenti e di quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sempre nei prossimi 60 giorni è fatto divieto ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, di licenziare individualmente i propri lavoratori per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale, crisi di mercato, crollo vendite, ordinazioni e fatturato, ecc.).

Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati alla data del 20 marzo 2020.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

È stabilita la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività turistiche di ogni genere, per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club, scuole di danza, fitness, centri sportivi, piscine, ecc., i soggetti che gestiscono teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, sale da ballo, sale giochi e biliardi, night club, i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.

I versamenti sospesi devono essere recuperati ed eseguiti entro il 31 maggio 2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (giugno per tutto il comparto sportivo).

Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è prevista la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che dovranno essere eseguiti entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, ad eccezione di quelli previsti per la dichiarazione dei redditi precompilata che andranno eseguiti entro il prossimo 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte, trattenute per addizionali regionali e comunali, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, con recupero degli stessi entro il 31 maggio 2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

È riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro per il mese di marzo, non soggetto a tassazione, da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel corso del mese. I datori di lavoro provvederanno a corrispondere il premio già a partire dalla mensilità di aprile o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, usufruendo dell’istituto della compensazione dal totale dei versamenti dovuti.

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